RCA: QUALE è LA VALENZA PROBATORIA DEL DISPOSITIVO SATELLITARE EX. ART. 145 BIS CDA?

Interessante pronuncia del Tribunale di Foggia, giudice dott.ssa Mariangela Carbonelli, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale, con particolare riferimento all’odierno valore probatorio dell’art. 145 bis del codice delle assicurazioni.

Di seguito i fatti.

Tizio e Caio, quali trasportati del veicolo assicurato con la Compagnia Omega, veniva coinvolti in un sinistro stradale, in seguito al quale subivano lesioni fisiche.

Esperita invano la procedura stragiudiziale, i danneggiati adivano la giustizia civile. Si costituiva la Compagnia che muoveva una serie di contestazioni sull’an, tra le quali una fondata sul fatto che secondo il dispositivo satellitare il veicolo vettore era in altro luogo al momento del sinistro, invocando così la presunzione legale delle dette risultanze ex. art. 145 bis del Codice delle assicurazioni.

La domanda veniva accolta in primo grado, e l’assicuratore proponeva appello, evidenziando una serie di presunte lacune nella motivazione, e tra le quali la violazione dell’art. 145 bis cda.

La questione affrontata dal Tribunale è se si può riconoscere valore probatorio privilegiato alle risultanze satellitari.

Il Tribunale di Foggia rigetta l’impugnazione sulla scorta delle seguenti argomentazioni.

L’art. 145-bis, C.d.A., sancisce che quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell’art. 132-ter, co. 1, lett. b) e c), C.d.A., e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

A sua volta, l’ art. 132-ter, C.d.A. stabilisce, per quanto d’interesse, che “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall’impresa nei limiti stabiliti dal comma 2: […] b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore […]”.

Il Tribunale quindi rileva come non siano mai stati emanati i decreti attuativi di cui all’art. 132-ter, C.d.A. e conseguentemente manca qualsivoglia indicazione normativa dei requisiti funzionali minimi necessari per il riconoscimento del valore di prova legale alle risultanze dei dispositivi satellitari tanto preesistenti quanto successivi all’entrata in vigore della disciplina normativa in esame.

L’appello dell’assicuratore è quindi rigettato.

avv. Michele Allamprese

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