Interessante sentenza della Corte di Appello di Bari, in ordine alla risarcibilità dei danni fisici causati da aggressione di appartenente alle forze dell’ordine.
Tizio, durante una partita allo stadio, veniva violentemente colpito al volto da un carabiniere in servizio d’ordine, e da tale evento per lui conseguivano lesioni fisiche. Non essendo stato possibile identificare il carabiniere, Tizio conveniva in giudizio il Ministero della difesa onde ottenere il risarcimento dei danni subiti, premettendo che le indagini preliminari conseguenti alla querela sporta contro ignoti non avevano reso possibile individuare il presunto responsabile.
Si costituiva in giudizio il Ministero della difesa, eccependo la propria carenza di legittimazione, atteso che il Carabiniere era, nell’occasione, in servizio d’ordine e sotto il coordinamento e il comando della Questura.
Il Tribunale adito in primo grado, dopo aver espletato l’attività istruttoria, accoglieva l’eccezione preliminare e disponeva per la carenza di legittimazione del Ministero convenuto.
La sentenza veniva impugnata da Tizio, il quale assumeva errata la decisione de quo in quanto permaneva il rapporto di dipendenza del Carabiniere all’amministrazione di appartenenza, anche se temporaneamente prestato per ragioni di ordine pubblico alla Questura, così come disposto dalla normativa speciale di settore.
La Corte di appello, in particolare, cita i precedenti specifici della Corte di legittimità sul punto che affermano “nel giudizio per il risarcimento dei danni cagionati al responsabile di un furto in strada da un carabiniere durante l’espletamento dell’attività istituzionale di difesa della proprietà individuale, legittimato passivo è, alla stregua degli art. 1, 2 e 24 r.d. 14 giugno 1934 n. 1169, modificato dal d.leg. 5 ottobre 2000 n. 297, il ministero della difesa e non il ministero dell’interno, in quanto il rapporto tra l’arma dei carabinieri e quest’ultimo concerne i soli aspetti logistico – operativi dei servizi e l’efficienza numerica degli organici, ma non incide sull’imputazione degli atti compiuti dai carabinieri nei propri interventi, a nulla rilevando, a tali effetti, neppure la distinzione delle funzioni dell’arma stessa in militari e civili” (Cass. n. 26169/2014; Cass. n. 8991/2015; Cass. n. 564/2009; Cass. n. 15602/2007; Cass. n. 2423/2004).
La Corte di appello, quindi, superata la questione preliminare entra nel merito della richiesta risarcitoria, vagliandola sulla scorta degli atti di indagine contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, ritualmente acquisito al fascicolo del giudizio civile. In particolare si esaminano le Sit dei testimoni, valorizzando la portata di prova atipica delle stesse, le quali univocamente descrivevano l’aggressione del Carabiniere che con un manganello, all’esterno di una pizzeria e in un contesto sostanzialmente tranquillo, aggrediva Tizio cagionandogli le dedotte lesioni.
La sentenza veniva quindi riformata e la domanda accolta.
Avv. Michele Allamprese
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