La vicenda trattata dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 4945 del 5.3.26 Presidente Rossetti – relatore Condello, è di estrema rilevanza pratica e di comune evenienza: il minore che si infortuna in orario scolastico può essere risarcito dei relativi danni, e nel caso da chi e quando?
La vicenda trattata è la seguente. Tizio, durante l’orario scolastico, veniva colpito al volto da Caio durante una partita di pallavolo. In particolare l’infortunio era causato da una pallonata scagliata con il piede dall’alunno Caio, in modo tuttavia fortuito e involontario.
I genitori di Tizio agivano in giudizio contro il Ministero dell’istruzione, il quale costituendosi, oltre a chiedere il rigetto della domanda, chiedeva e otteneva la chiamata in causa del proprio assicuratore.
La domanda veniva rigettata sia in primo grado che in appello. In particolare i giudici di merito, all’unisono, rilevavano che l’evento non avrebbe potuto essere evitato neppure dall’ insegnate, perché frutto di un’azione di gioco non prevedibile con l’anticipo utile ad evitarla. Negando altresì che la disciplina sportiva potesse considerarsi pericolosa di per sé, ha poi ritenuto priva di fondamento anche la contestata responsabilità ex art. 2050 cod. civ.
Ricorre per cassazione Tizio, rappresentato dai suoi genitori, con quattro motivi che consentono alla Corte di delineare i contorni della responsabilità de quo.
Il primo motivo, che qui interessa, lamenta la violazione dell’art. 2048 cc, ritenendo il ricorrente che la sola circostanza che l’infortunio sia avvenuto in orario scolastico debba determinare ipso iure la responsabilità dell’insegnante e quindi della scuola.
La Corte rigetta il ricorso affermando che la norma (l’art. 2048 cc) non configura un ipotesi di responsabilità oggettiva né per gli allievi né per i precettori, ma richiede che il danno sia conseguenza del fatto illecito di uno studente ed ulteriormente esige che la scuola non abbia predisposto le misure atte a consentire che l’insegnante sotto la cui guida il gioco si svolge sia stato in grado di evitare il fatto.
In particolare la Corte, richiamando l’insegnamento dato dal suo massimo consesso (SS.UU. 9346/2002) ricorda che la presunzione di responsabilità posta dall’ art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova, dunque, applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo nel tempo in cui è sottoposto alla loro vigilanza; essa non è, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso. Lo schema di responsabilità extracontrattuale delineato dalla norma, secondo detta interpretazione, individua dunque quale fatto costitutivo il fatto illecito produttivo di danno commesso dall’allievo (o apprendista) nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza, con la conseguenza che, secondo il generale criterio di riparto dell’onere probatorio dettato dall’ art. 2697 cod. civ., incombe sul danneggiato, che intenda quella responsabilità far valere, l’onere di darne dimostrazione, non certo al convenuto quello di dimostrare che quel fatto costitutivo non si sia verificato.
In particolare, chiarisce la Corte che “non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza
danno fisico, in favore dei quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l’età e la struttura fisica dalle persone partecipanti al gioco”
È stato inoltre precisato che il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso allorquando l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta.
La responsabilità, invece, non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, nonché nell’ ipotesi in cui, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso, rientrando cioè nell’alea normale della medesima.
Ecco quindi che la condotta allegata dai presunti danneggiati, così come emersa dall’istruttoria, delinea un evento fortuito che non può essere ascritto alla struttura scolastica e all’insegnante e, quindi, la domanda risarcitoria viene definitivamente respinta.
Avv. Michele Allamprese
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